9 Maggio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Fondi di previdenza complementare: un confronto

Fondi di previdenza complementare: un confronto. Il Legislatore, a partire dall’approvazione del d.lgs. 252/2005, ha voluto rafforzare il sistema pensionistico pubblico affiancandolo ad uno privato e su base volontaria, ovvero la previdenza complementare e la previdenza integrativa.

L’oggetto del presente approfondimento, poiché strettamente connesso alla materia lavoristica, sarà la previdenza complementare, poiché generalmente gestita e implementata dal datore di lavoro e dal lavoratore mediante il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto e di un contributo aggiuntivo a carico di entrambe le parti del rapporto. Generalmente il contributo aggiuntivo sopra indicato è versato dal datore di lavoro esclusivamente a fronte del versamento della quota C/dipendente del medesimo contributo.

Di seguito si fornirà una panoramica sui principali fondi di previdenza complementare connessi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro maggiormente rappresentativi del panorama nazionale.

COME AVVIENE LA CONTRIBUZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

L’articolo 8 del d.lgs. 252/2005 prevede che al finanziamento della previdenza complementare si possa provvedere mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Pertanto, il lavoratore che vorrà accedere alla previdenza complementare potrà quindi decidere di versavi il TFR maturato e il contributo aggiuntivo come determinato dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale. Il versamento del contributo aggiuntivo, in linea generale, è opzionale, quindi un lavoratore potrà decidere di conferire nel Fondo di previdenza complementare anche solo le quote di TFR accantonate.

COME SI ADERISCE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

L’adesione alla previdenza complementare è libera, quindi i lavoratori possono anche scegliere di non aderirvi mantenendo così intatto il TFR maturato. Quest’ultimo resterà liquido ed esigibile secondo le indicazioni previste dal CCNL e dall’articolo 2120 c.c. in merito all’anticipazione del Trattamento.

Salvo il caso del c.d. silenzio assenso, ovvero il lavoratore che entro sei mesi dall’assunzione non ha indicato alcuna preferenza, per aderire alla previdenza complementare il lavoratore deve compilare il modello TFR2 ed eventualmente l’ulteriore modulistica del Fondo prescelto. Nei modelli sopra indicati il lavoratore indicherà espressamente la propria scelta in merito alla destinazione del TFR, designando oltre al Fondo a cui intende contribuire, se intende avvalersi della facoltà di versare il contributo aggiuntivo previsto per i fondi complementari di origine contrattuale.

Fondi di previdenza complementare: un confronto

FONDO FON.TE

il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi (Fon.TE) è la formazione pensionistica complementare che raccoglie tutti i lavoratori ai quali sono applicati, tra gli altri, i seguenti Contratti: CCNL per i dipendenti del Terziario, della distribuzione e dei servizi, CCNL  per  i dipendenti da studi professionali, CCNL dipendenti da istituti di vigilanza privata, CCNL per i dipendenti da Servizi ausiliari, fiduciari e integrati, CCNL per  i dipendenti da  F.C. Internazionale Milano, ecc.

La contribuzione al Fondo, come indicato in precedenza, oltre che dal TFR, è composta dal contributo aggiuntivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Nel caso del Fon.Te la contribuzione aggiuntiva varia a seconda del CCNL applicato, di seguito una tabella riepilogativa dei principali Contratti:

CONTRATTO COLLETTIVOQUOTA LAVORATOREQUOTA DATORE DI LAVORO
CCNL TERZIARIO – CONFCOMMERCIO0,55%1,55%
CCNL STUDI PROFESSIONALI0,55%1,55%
CCNL SERVIZI FIDUCIARI (SAFI)0,55%0,55%
CCNL FEDERFARMA0,55%1,05%

Le quote di contribuzione aggiuntiva, generalmente, sono calcolate sull’imponibile TFR del lavoratore.

Il versamento della contribuzione avviene generalmente con cadenza trimestrale.

FONDO COMETA

il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero (COMETA) è la formazione pensionistica complementare alla quale possono aderire i lavoratori ai quali sono applicati, tra gli altri, i seguenti Contratti: CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria, ecc.

La contribuzione al Fondo, oltre che dal versamento del TFR, è composta anche da un contributo aggiuntivo parzialmente a carico del datore di lavoro. Nel caso del Cometa la contribuzione prevista dai principali Contratti è la seguente:

CONTRATTO COLLETTIVOQUOTA LAVORATOREQUOTA DATORE DI LAVORO
CCNL METALMECCANICA – INDUSTRIA1,2%2,0%
CCNL ORAFI – INDUSTRIA1,2%1,6%

Le quote dei contributi aggiuntivi e volontari sono calcolate sul minimo contrattuale del livello d’inquadramento.

Il CCNL Metalmeccanica – Industria, recentemente rinnovato, ha introdotto una misura particolare volta a favorire l’accesso alla previdenza complementare dei lavoratori più giovani, quest’ultimi, a decorrere dal 1 giugno 2022, godranno di una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 2,2% invece che l’ordinario 2,0%. La misura è riservata esclusivamente ai lavoratori di età inferiore ai 35 anni che aderiscono per la prima volta alla previdenza integrativa.

FONCHIM

Il fondo di previdenza Complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini (FONCHIM) è la forma pensionistica complementare alla quale possono aderire i lavoratori a cui è applicato, tra gli altri, il CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.

La contribuzione al Fondo, oltre che dal TFR, è costituita dal versamento, anche a carico del datore di lavoro, di un contributo aggiuntivo e volontario. Il predetto contributo è determinato secondo le seguenti percentuali:

CONTRATTO COLLETTIVOQUOTA LAVORATOREQUOTA DATORE DI LAVORO
CCNL CHIMICA – INDUSTRIA1,2%2,10%

Si segnala che per alcuni settori commerciali che applicano il CCNL Chimica – industria, ma non facenti parti del settore farmaceutico, la contribuzione a carico della ditta potrebbe essere leggermente inferiore. La quota di contribuzione a carico della ditta è da calcolarsi sull’imponibile TFR, così come disciplinato dal CCNL Chimica – Industria.

Per i lavoratori aderenti al Fondo l’azienda è obbligata al versamento di un contributo aggiuntivo pari allo 0,25% (solo per il settore chimico farmaceutico) per la sottoscrizione di una polizza per invalidità e premorienza.

VANTAGGIO FISCALE

Il lavoratore che decide di aderire alla previdenza complementare, tra gli altri vantaggi, ha anche un consistente beneficio fiscale. L’articolo 8 c.4 d.lgs. 252/2005 stabilisce che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo  10 del TUIR,  dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. La deduzione, come noto, riduce l’imponibile fiscale del dipendente conseguendo così una diminuzione dell’importo delle imposte sul reddito versate nell’anno in cui avviene il versamento alla previdenza complementare.

Fondi di previdenza complementare: un confronto

In Primo Piano

Continua a leggere

TFR: le rilevazioni ISTAT di agosto 2023

Come noto intorno alla metà del mese L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rende noto il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate in Azienda.

Ricongiunzione contributiva Inps

Con il messaggio 4 luglio 2023, n. 2498, l’Inps rende nota l’avvenuta attivazione dello scambio telematico di comunicazioni circa la ricongiunzione contributiva prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, a seguito della convenzione quadro tra INPS, quale ente trasferente e Casse/Enti previdenziali, quali enti accentranti.

Geometri, contributi da versare anche per attività occasionali

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 17823 del 21 giugno scorso si è pronunciata sul ricorso di un geometra che  lamentava la richiesta della Cassa italiana Previdenza e Assistenza geometri (Cipag) di versamento di un contributo minimo.