Esclusione del regime dei lavoratori impatriati per smart working all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha precisato la non applicabilità dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati ai redditi, erogati al dipendente di una società italiana in smart working all’estero, nel caso in cui gli stessi non siano stati prodotti nel territorio dello Stato e se, per il periodo di imposta interessato, l’attività lavorativa non sia stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato (risposta all’interpello del 23 settembre 2021 n. 621, ).
Per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità di svolgimento dell’attività lavorativa flessibili (cd. smartworking o lavoro da remoto) bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Esclusione del regime dei lavoratori impatriati per smart working all’estero