CASSAZIONE: sanzioni disciplinari e reintegra. La Suprema Corte, con la sentenza n. 12365 del 9 maggio 2019, si è occupata del caso di un lavoratore licenziato per essere stato sorpreso dal proprio superiore gerarchico a dormire durante il turno di lavoro notturno.
In primo e in secondo grado le corti territoriali avevano dato ragione al lavoratore, disponendo la reintegra, ritenendo che l’infrazione rientrasse nella disciplina prevista dal CCNL per l’abbandono del posto di lavoro. il CCNL applicato, per la suddetta violazione disciplinare, prevede sanzioni di carattere conservativo e non risolutive del rapporto.
La Suprema Corte, dopo aver effettuata una lunga e approfondita analisi, della reintegra sul posto di lavoro a seguito di una procedura disciplinare. La Suprema Corte, a seguito delle misure introdotte dalla legge n. 92 del 2011, conclude affermando che la reintegra è possibile solo quando la mancanza, di natura disciplinare, è sanzionata esclusivamente con una misura conservativa.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, afferma che “non può dirsi consentito al giudice, in presenza di una condotta accertata che non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari come punibili con sanzione conservativa, applicare la tutela reintegratoria, operando una estensione non consentita, per le ragioni su esposte, al caso non previsto sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare”.
Si precisa inoltre che, il dipendente in oggetto, ha tenuto un comportamento elusivo e fraudolento rispetto alle condotte ricadenti all’interno della disciplina dell’abbandono del posto di lavoro.
CASSAZIONE: sanzioni disciplinari e reintegra