15 Maggio 2024

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Cassazione: più tutele per i riders

Cassazione: più tutele per i riders. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, afferma che ai “riders”, ovvero coloro che svolgono attività di consegna per contro di altri in ambito urbano, con l’utilizzo di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, si applicano tutte le tutele del lavoro subordinato.

La vicenda nasce dalla richiesta di un gruppo di lavoratori, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società di delivery, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e al ripristino dei rapporti, in quanto illegittimamente licenziati.

Al riguardo, il Tribunale di Torino rigetta tutte le domande, la Corte d’Appello accoglie parzialmente le richieste, negando la configurabilità della subordinazione ma, ritenendo applicabile l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, dichiarando il loro diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo maturato in relazione all’attività prestata.

La questione è stata poi portata in Cassazione, la quale ha precisato che, l’intento del Jobs Act è stato quello di incrementare l’occupazione, abolendo i contratti a progetto e lasciando la possibilità di adottare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per evitare abusi, il legislatore, ha delineato i confini per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale prevedendo l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente.

In tale visione, la Corte di Cassazione, ritiene rilevante la presenza di tre elementi: personalità, continuità, ed etero-organizzazione, da soli sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Di conseguenza per la Corte non è il caso di interrogarsi sul se tali forme di collaborazione siano qualificabili come rapporto di subordinazione, in quanto, per esse, è l’ordinamento a stabilire l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato.

Cassazione: più tutele per i riders.

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