Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5002 del 2024 che riprende alcuni principi in caso di Lavoro e altre attività durante la malattia già stabiliti nella giurisprudenza. Se un dipendente mentre è malato compromette la ripresa del lavoro perché svolge un’altra attività si configura un illecito che mina il rapporto fiduciario e la buona fede tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Questi in sintesi i principi ribaditi dai magistrati.
“Non sempre quando il lavoratore malato compie un’altra attività si può procedere con il licenziamento infatti, questa deve compromettere la ripresa dell’attività lavorativa. L’attività può comportare un grave illecito, il quale va a minare il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore oltre a violare i principi di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile come riportato dalla sentenza 7552 del 2023”.