Cassazione: nessuna discrezionalità del datore di lavoro nell’ambito dei licenzimenti collettivi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33623 del 15 novembre 2022, ha stabilito, nell’ambito delle procedure collettive, l’illegittimità di un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.
Nel caso di specie, all’interno dell’accordo raggiunto nel corso della procedura collettiva tra la società datrice e le organizzazioni sindacali, è stato previsto, quanto al criterio delle esigenze tecnico produttive, che l’individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe stata valutata sulla base della loro preparazione professionale e delle loro prestazioni quali-quantitative.
Per ogni lavoratore veniva previsto un punteggio finale assegnato dal datore di lavoro (mediocre 250 punti, sufficiente 500 punti, buono 750 punti, ottimo 1000 punti).
La Corte di Cassazione, in accordo con quanto previsto dalla Corte d’Appello, ha specificato che, al fine di garantire la trasparenza della procedura di licenziamento collettivo, il criterio o i criteri prescelti per selezionare i lavoratori in esubero devono essere oggettivi, e non possono trovare applicazione discrezionale
Sulla base dei suddetti presupposti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società confermando l’illegittimità dell’impugnato licenziamento.
Cassazione: nessuna discrezionalità del datore di lavoro nell’ambito dei licenzimenti collettivi.