Cassazione: mancato rientro dopo malattia e licenziamento. Mediante sentenza n. 22819/2021, la Corte di Cassazione afferma quanto già previsto dall’articolo 41 co. 2, lettera e-ter del Decreto Legislativo n. 81/2008. Qualora il lavoratore sia assente per motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, il suo rientro in aziende deve essere preceduto da una visita medica di idoneità, che lo stesso non può rifiutarsi di effettuare.
La Corte sottolinea che, da un lato, è obbligo del datore di lavoro quello di effettuare la visita di controllo preventivo circa la idoneità alla mansione, dall’altro, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in aziende nell’ipotesi in cui il datore lo inviti a recarsi sul posto di lavoro; caso ipotetico che può prevedere gli estremi del licenziamento disciplinare con diritto di preavviso.
Cassazione: mancato rientro dopo malattia e licenziamento