Con l’ordinanza n. 30868 del 22 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di inserimento all’interno dell’azienda di un vincitore di una borsa di studio nei confronti del quale, oltre all’accertata presenza degli elementi tipici della subordinazione, non venga fornita la prevista attività formativa deve essere riconosciuta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale principio è valido anche nella fattispecie in cui si faccia riferimento ad un Ente pubblico di natura economica.
Fonte: Cassazione