5 Maggio 2024

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Cassazione: la pausa caffè esterna non è indennizzabile dall’INAIL

Cassazione: la pausa caffè esterna non è indennizzabile dall’INAIL.

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 32473/2021, si è espressa circa la vicenda che vedeva coinvolta una dipendente della Procura della Repubblica recatasi a piedi ad un bar posto nelle vicinanze del luogo di lavoro per una pausa caffè ed infortunatasi durante il tragitto. La lavoratrice aveva agito in giudizio nei confronti dell’INAIL per il mancato riconoscimento dell’infortunio in itinere. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano accolto il ricorso della lavoratrice che si è vista riconoscere dall’INAIL sia l’indennità di malattia assoluta temporanea che l’indennizzo per danno permanente.

La Cassazione ha ribaltato completamente quanto statuito dalle corti di grado inferiore, asserendo che l’infortunio non potesse essere ricondotto alla causa di lavoro in quanto la pausa caffè presso un punto di ristoro esterno è da ritenersi un’esigenza non urgente e impellente, motivata da una scelta volontaria.

Non è stata ritenuta rilevante dalla corte la tolleranza espressa dal datore di lavoro in merito alle consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi estendere l’operatività della nozione di occasione di lavoro.

Nel caso descritto non si configura l’infortunio in itinere in quanto il rischio sopportato dal soggetto è slegato dallo svolgimento dell’attività lavorativa. La lavoratrice in questione si trovava in strada per una scelta propria, non per la necessità di raggiungere il posto di lavoro o di tornare alla propria abitazione dopo l’esecuzione della prestazione come previsto dalla nozione di infortunio in itinere.

La Corte ha, per tali motivi, deliberato che la pausa caffè volontaria ed esterna non sia indennizzabile dall’INAIL.

Cassazione: la pausa caffè esterna non è indennizzabile dall’INAIL.

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