Cassazione: l’INAIL deve indennizzare l’ansia e la depressione che dipendono dal lavoro.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 29515 dell’11 ottobre 2022, afferma che la copertura INAIL è estesa a ogni forma di tecnopatia conseguente all’attività lavorativa, anche se non rientra fra le malattie o i rischi tabellati: il lavoratore deve solo dimostrare il nesso fra l’attività patogena e la malattia diagnosticata.
Nello specifico, la Corte d’Appello negava al dipendente il diritto all’indennizzo INAIL per sindrome ansiosa diagnosticatagli a causa del demansionamento subito. Secondo i giudici di secondo grado, la copertura assicurativa opera solamente se la patologia risulta legata a una specifica lavorazione indicata dall’articolo 1 del testo unico su infortuni e malattie professionali e non per le tecnopatie dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso del dipendente facendo riferimento all’art. 13 del D.lgs. 38/2000 secondo il quale è indennizzabile anche la malattia che deriva dall’organizzazione del lavoro e dalle modalità con cui si svolge la prestazione. Secondo i giudici, quindi, il rischio assicurato dall’INAIL non è solamente quello specifico proprio della lavorazione, ma anche quello connesso alla prestazione erogata.
Cassazione: l’INAIL deve indennizzare l’ansia e la depressione che dipendono dal lavoro.