Cassazione: il falso part time rientra nello sfruttamento del lavoro. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022, ha affermato che il reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si perfeziona non solo mediante l’assunzione, ma anche attraverso l’impiego di manodopera. Infatti, con la sopra citata sentenza, la Cassazione ha stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale seguita dall’obbligo di lavorare comunque a tempo pieno, senza fruire di ferie e permessi previsti dalla contrattazione, integra gli estremi del reato di caporalato, atteso che il datore di lavoro metta in atto azioni di sfruttamento approfittandosi dello stato di bisogno del personale.
La Cassazione ribadisce, quindi, che tra le condizioni che realizzano il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita di manodopera puniti dall’art. 603 bis del Codice Penale rientra anche il caso della stipula di contratti a tempo parziale che in realtà si configurano come attività a tempo pieno del lavoratore.
Cassazione: il falso part time rientra nello sfruttamento del lavoro