Con la sentenza 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.
Fonte: Corte di Cassazione