3 Maggio 2024

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Auto in uso promiscuo ai dipendenti: incremento iniquo della tassazione con effetto retroattivo

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: incremento iniquo della tassazione con effetto retroattivo. Le disposizioni in arrivo con la legge di Bilancio 2020 in tema di auto aziendali, rischiano di dare un nuovo colpo di grazia al settore, da anni storicamente in crisi.

Come noto, se l’azienda concede ad un proprio dipendente un’auto in uso promiscuo, che si presume venga utilizzata nel fine settimana, va ad attribuire al lavoratore un’utilità, configurabile come benefit, che di conseguenza deve essere tassato.

Occorre però andare a determinare la misura di tale benefit, cioè del reddito in natura attribuito al dipendente e oggetto di tassazione.

In origine veniva considerata una percorrenza convenzionale pari a 15.000 mila chilometri, ridotta del 30% (indicante il chilometraggio utilizzato per finalità personali); tale chilometraggio doveva essere poi moltiplicato in base al costo stabilito dalla tabella ACI in base alla tipologia di auto.

La nuova normativa prevede la soppressione della riduzione percentuale del 30%, ipotizzando che il lavoratore utilizzi l’auto per fini personali, per 15.000 mila chilometri annui; di conseguenza l’importo del benefit attribuito al dipendente deve essere modificato in tal senso; vediamo che effettuando delle semplici operazioni, la stima appare esageratamente elevata. Nel corso di un anno intero, quindi nell’arco di dodici mesi, sono compresi 48 fine settimana, per un totale di 96 giorni, aggiungendo anche 30 giorni di ferie, il numero complessivo delle giornate che, in linea teorica, consentono l’utilizzo dell’autovettura per fini personali sono 126, quindi circa un terzo dell’intero anno.

In pratica prendere come riferimento, ai fini del calcolo del benefit, una percorrenza media convenzionale di 15.000 chilometri è come affermare che se il dipendente utilizzasse esclusivamente l’autovettura per finalità personali, quindi tutti i giorni, percorrerebbe 45.000 chilometri.

È pacifico che in mancanza della riduzione del 30% della percorrenza convenzionale non vi possa essere corrispondenza con il benefit, che neppure in via presuntiva, viene attribuito al dipendente.

Per limitare le conseguenze di queste modifiche, poteva probabilmente essere considerata una valenza della disposizione a partire dal 1° Gennaio 2020, cosicché le aziende avrebbero potuto effettuare scelte mirate a seconda dei casi; l’applicazione della norma risulta invece retroattiva, andando quindi a prendere in considerazioni anche le auto aziendali già in uso.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: incremento iniquo della tassazione con effetto retroattivo.

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