2 Maggio 2024

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Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione. La Legge di Bilancio 2020 all’art 1 co. 632 ha provveduto a modificare ed inasprire il regime fiscale di uno dei fringe benefit più diffusi a livello aziendale ossia quello relativo all’auto concessa al lavoratore subordinato ad uso promiscuo; i veicoli in queste ipotesi sono messi a disposizioni del lavoratore sia ai fini dell’attività produttiva sia per il soddisfacimento di esigenza di vita privata e familiare dello stesso.

Per calcolare la relativa tassazione del fringe benefit auto aziendale ad uso promiscuo, occorre prendere come punto di partenza il valore convenzionale dell’auto stessa; si tratta di una voce retributiva, inserita nel LUL in modo figurativo, per aumentare l’imponibile contributivo e fiscale.

Infatti, è proprio su tale somma imponibile che dipendenti ed azienda pagano i contributi e le ritenute IRPEF per i mesi di effettivo uso promiscuo del veicolo.

Il procedimento di calcolo deve essere effettuato come segue:

1. ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura;

2. moltiplicarlo per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;

3. determinare la quota identificabile come fringe benefit applicando l’aliquota prevista per legge;

4. calcolare l’importo imponibile mensile, dividendo l’importo del fringe per 12.

La nuova disciplina è applicabile sulle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020; in particolare,sono state previste 4 diverse soglie di emissioni di anidride carbonica:

– fino a 60 g/km: fringe benefit imponibile al 25%;

– da 61 a 160 g/km: fringe benefit imponibile al 30%;

– da 161 a 190 g/km: fringe benefit imponibile al 40%, aumentato al 50%, a partire dal 2021;

– oltre 190 g/km: fringe benefit imponibile al 50%, aumentato al 60%, a partire dal 2021;

Rimane in vigore il valore della percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle Tabelle ACI.

Disciplina dei contratti stipulati entro giugno 2020: per ciò che concerne i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, continua ad essere applicata la precedente disciplina; è prevista la tassazione pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle ACI.

Al contrario, non sono state previste modifiche per quel che riguarda la deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali da parte dei datori di lavoro.

In caso di assegnazione dell’auto ad uso promiscuo ad un dipendente, la deduzione dei costi sarà pari al 70%. Nel caso di assegnazione ad un amministratore la deduzione dei costi sarà del 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l’eccedenza sarà deducibile al 20%.

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