16 Maggio 2024

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Dispositivo GPS può essere strumento di lavoro

Il datore di lavoro, al fine di tutelare il patrimonio aziendale può effettuare controlli difensivi ex post sull’attività dei propri lavoratori; la giurisprudenza fa derivare tale attività dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori (Cass. Civ. Sez. Lav. 4 novembre 2021 n. 31778). Tuttavia, secondo la giurisprudenza tali controlli non possono avere carattere discriminatorio e, pertanto, sono ammessi in alcuni casi. Un caso particolare è quello dell’installazione del dispositivo GPS in auto.

Su tale questione è intervenuta la giurisprudenza con la sentenza n. 26968/16 della Corte Europea ritenendo che “l’installazione, da parte del datore di lavoro, di un dispositivo GPS sull’auto aziendale utilizzata dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa non costituisce una modalità di controllo a distanza dello stesso e non viola la sua privacy e la sua dignità, se l’adozione di tale dispositivo è finalizzata ad evitare l’utilizzo inappropriato da parte del lavoratore del mezzo aziendale su cui esso è installato, in danno del datore di lavoro, il quale deve poter accertare che i mezzi messi a disposizione del lavoratore vengano da questi utilizzati per l’effettivo svolgimento delle mansioni assegnate”.

Al fine di calare però il principio nel diritto interno la circolare dell’INAIL con la circolare n. 2/2016 ha specificato che: in linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. 

Ne consegue che la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

A parere dell’ITL le uniche ipotesi in cui non è necessaria la procedura di autorizzazione sono le seguenti: 

  1. i sistemi di localizzazione sono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (senza il GPS non è possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa); 
  2. l’installazione dei sistemi GPS è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare. 

In quest’ultimi due casi il sistema GPS diviene strumento di lavoro e pertanto escluso dall’applicazione della normativa stringente sui sistemi di monitoraggio e videosorveglianza (Cfr. art. 4 c. 2 legge 300/1970). 

Dispositivo GPS può essere strumento di lavoro.

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