Assegno di incollocabilità: importo invariato nel 2021. Con Decreto Ministeriale n. 173/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a rendere nota la rideterminazione dell’importo erogato a titolo di assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 2021.
I requisiti utili alla rivendicazione dell’assegno sono:
– essere titolare di pensione privilegiata con ascrizione dalla seconda alla ottava categoria;
– avere un’età anagrafica inferiore ai 65 anni d’età;
– essere effettivamente incollocabile al lavoro, ossia avere una infermità pericolosa per la salute dei colleghi o l’integrità degli impianti.
L’importo dell’assegno erogato in favore di invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con età inferiore a 65 anni, resta fermo a quanto stabilito per l’anno 2020 e dunque pari a 263,37 euro.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali