Con la circolare n. 2 del 31 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga.
Nello specifico si fa riferimento all’ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province autonome.
Come chiarisce il Ministero del Lavoro, “[…] i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI e ASDI”.
Il Ministero specifica, inoltre, che il termine del 31.12.2016, relativo all’adozione dei provvedimenti, è prorogato sino al 31 marzo 2017, e si riferisce esclusivamente alle azioni di politica attiva del lavoro, fermo restando i termini già indicati nella richiamata circolare n. 34 del 04.11.2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti.
Fonte: Ministero del Lavoro