Permessi 104: nuove istruzioni INPS in caso di part time misti e verticali. L’INPS con la circolare 45/2021, facendo seguito agli orientamenti della Corte di Cassazione in materia, rivede le proprie posizioni in materia di permessi 104 in caso di part time misti e verticali.
La principale novità, come vedremo di seguito, risiede nell’adozione di un diverso criterio di riproporzionamento dei permessi 104 basato sulla percentuale del part time.
Si evidenzia, prima di entrare nel dettaglio, che nulla cambia per quanto riguarda i part time orizzontali, continuandosi ad applicare le regole dettate dall’INPS nel messaggio 3114/2008.
Part time verticali e misti inferiori al 50%
Anche per i part time verticali e misti con percentuale inferiore al 50% nulla cambia in materia di riproporzionamento dei permessi 104. Continuano, quindi, ad applicarsi le regole generali contenute del messaggio INPS n. 3114/2018.
Part time verticali e misti superiori al 50%
La vera novità, in materia di riproprozionamento dei permessi 104, riguarda i part time verticali e misti con percentuale superiore al 50%.
In tale caso, infatti, non è più previsto alcun riproporzionamento ma dovranno essere riconosciuti al lavoratore per intero i 3 giorni di permesso 104 mensili, al pari di un lavoratore full time.
Frazionabilità in ore dei permessi 104
I nuovi criteri di riproporzionamento investono anche il frazionamento in ore dei permessi 104. Nel caso di un lavoratore part time verticale o misto con percentuale superiore al 50%, per il frazionamento in ore dei permessi 104 si dovrà applicare la formula del messaggio INPS 16866/2007 che di seguito si riporta:
Viceversa, per i part time orizzontali, verticali e misti con percentuale inferiore al 50% la formula da utilizzare resta sempre quella del messaggio 3114/2018.
Fonte: INPS
Permessi 104: nuove istruzioni INPS in caso di part time misti e verticali