Trasferimento di un lavoratore che assiste un familiare disabile. Con l’ordinanza n. 25836 del 01.09.2022, la Cassazione afferma che il diritto di non essere trasferito ad altra sede, di un lavoratore che assiste un familiare disabile senza il proprio consenso, sussiste anche se la persona assistita non si trova in condizione di handicap grave.
La questione di fatto è quella di una lavoratrice, alla quale era stata intimata di svolgere la propria attività presso altra sede. La sede originaria era a Roma, mentre ora si prefigura a La spezia, pur avendo ottenuto dall’INPS il diritto di utilizzare i permessi ex 104 per assistere la madre disabile.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, sul presupposto che la prestatrice non aveva provato lo stato di gravità dell’handicap della madre.
La Corte di Cassazione stabilisce che, per poter trasferire il dipendente senza il proprio consenso, nel caso in cui assista un portatore di handicap, non bisogna valutare la gravità o meno della disabilità bensì la necessità o meno di effettiva assistenza.
Trasferimento di un lavoratore che assiste un familiare disabile.