Decontribuzione sud: utilizzo agenzie di somministrazione. L’Inps con il messaggio n. 1914/2021 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione, integrando quanto già indicato con il messaggio n. 1361/2021.
Con il messaggio in commento l’Istituto precisa che le Agenzie di somministrazione possono recuperare relativamente ai rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero di cui all’art. 27 del DL n. 104/2020 e dall’art. 1, commi 161 a 168, della legge n. 178/2020.
Le quote di decontribuzione riferite alle mensilità pregresse dovranno essere inserite valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.
La valorizzazione di tale elemento dovrà avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.
I dati esposti nell’Uniemens verranno poi indicati a cura dell’Istituto nel DM2013 “Virtuale” con il codice “L543” avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 DL n. 104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168 della L. n. 178/2020”.
Fonte: Inps
Decontribuzione sud: utilizzo agenzie di somministrazione