Prescrizione per il contributo di mobilità: chiarimenti dell’INPS. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con la circolare n. 124/2019, rilascia alcuni chiarimenti in merito al termine di prescrizione del contributo ordinario di mobilità (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91) e del contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/91). Ricordiamo inoltre che la mobilità è stata abolita dalla legge n. 92/2012, con conseguente abrogazione delle liste di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017 della possibilità d’iscrizione presso le liste di mobilità.
L’Istituto, a seguito di tre sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8 novembre 2018) che hanno individuato la natura contributiva degli oneri previsti dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, fornisce alcune istruzioni con la circolare in commento.
Nello specifico, l’INPS, interviene per chiarire l’esatta individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale, il predetto termine, a parere dell’Istituto, decorrerà dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto.
Il versamento in un’unica soluzione o in forma ratele delle somme di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991 deve essere effettuato nella denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro. Le successive rate dovranno essere versate secondo le scadenze delle susseguenti denunce contributive.
L’adempimento in forma rateale non costituisce, per ogni singola rata, il generarsi di una singola obbligazione autonoma e distinta rispetto alle precedenti, ma rappresenta esclusivamente una modalità diversa di esecuzione di una obbligazione unica decorrente dalla data in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Pertanto, non avrà effetti sull’istituto della prescrizione.
Prescrizione per il contributo di mobilità: chiarimenti dell’INPS.