Cassazione: annullamento dimissioni e richiesta delle retribuzioni arretrate.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16998 del 25 giugno 2019 si è occupata della tematica dell’annullamento delle dimissioni per incapacità di intendere e di volere della dipendente.
Al verificarsi della soprariportata fattispecie, specifica la Corte, la richiesta delle retribuzioni arretrate inizia dal momento della richiesta di annullamento o, citando testualmente la Corte, in ragione del principio generale per il quale la durata del processo non deve mai andare a detrimento della parte vincitrice“.
Nell’opinione della Corte di Cassazione, infatti, far partire la richiesta delle retribuzioni arretrate dal momento della decisione rappresenta un violazione del giusto processo (ex. art. 111, comma 1 della Costituzione).
Come si legge nella sentenza della Corte: la soluzione che riconduce la decorrenza della retribuzione alla data della sentenza sarebbe del tutto iniqua per il lavoratore che si veda riconoscere il diritto all’annullamento delle dimissioni. Significherebbe, in altri termini, far pesare sulla parte che, a ragione, domanda giustizia, i tempi della risposta giudiziaria – tra l’altro in violazione del principio costituzionale (ex. art. 111, comma 1 della Costituzione) del c.d. giusto processo.
Cassazione: annullamento dimissioni e richiesta delle retribuzioni arretrate.
Fonte: Corte di Cassazione