Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016 , l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, anche interpretativi, sulla nuova disciplina del “super ammortamento”, introdotto dall’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).
Sono state, infatti, introdotte in via temporanea delle disposizioni che prevedono, per quanto riguarda la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.
Tale novità, come specificato dal Governo, è stata introdotta con lo scopo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi per consentire l’imputazione nel periodo d’imposta di quote di ammortamento più elevate (ciò ai fini della determinazione delle imposte sui redditi).
Nella nuova normativa rientrano tutti quei beni che siano strumentali all’attività di impresa o professionale, anche i veicoli a motore.
I soggetti che possono applicare il super ammortamento sono i titolari di reddito di impresa,i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni (anche in forma associata), i contribuenti minimi e quelli che rientrano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Al contrario, non possono godere del nuovo istituto le persone fisiche in regime forfettario perché il loro reddito è calcolato applicando dei coefficienti di redditività al volume dei ricavi e non effettuando la differenza tra componenti positivi e negativi. Sono escluse anche le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.
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Fonte: Agenzia delle Entrate