26 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Semplificazioni in materia di DURC

Estensione della possibilità di rilasciare il durc con procedura compensativa

Il Decreto del fare, intervenendo sul disposto dell’articolo 13 bis c. 5 del D.L. n. 52/2012, estende agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile la procedura compensativa, la quale consente il rilascio del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle p.a., di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto . A seguito delle modifiche apportate, pertanto, la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva con procedura compensativa riguarda, come affermato nella circolare n. 36/2013, tutte le tipologie di Durc.

Durc e lavori privati di manutenzione in edilizia

Con l’intento di chiarire l’ambito applicativo del Durc, il comma 1 bis dell’articolo 31 del Decreto n.69/2013 specifica che non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio, in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile.

Obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc

Il Decreto del Fare sancisce il principio per cui, ai fini previsti dalla legge, il Durc deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti indicati dall’articolo 3, c. 1 lett b) del DPR n. 207/2010, nonché, dalle pubbliche amministrazioni procedenti tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo, la regolarità contributiva del beneficiario

Validità temporale del Durc

Tra le novità principali apportate dal Decreto del Fare, vi è, senza dubbio l’ estensione della validità temporale del Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale validità , in base a quanto disposto dall’art. 31 c. 5 del citato Decreto, diviene, infatti, di 120 giorni, decorrenti, di norma, dalla data del rilascio del certificato. Al riguardo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova validità temporale si applica esclusivamente ai durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013 ( data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto n. 69/2013). I documenti unici di regolarità contributiva rilasciati prima della predetta data avranno, pertanto, una validità di 90 giorni, secondo quanto previsto dal regime previgente.

La nuova validità temporale si applica, anche, ad altre ipotesi, non rientranti nell’ambito dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
Si precisa, infatti, che Il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio,anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale. La medesima durata è estesa, almeno sino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Acquisizione del Durc nell’ambito dei contratti pubblici

Nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Durc in corso di validità deve essere acquisito, in base al comma 4 dell’articolo 31, nelle seguenti ipotesi:

  • a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art 38, c.1, lett i), del D.Lgs. n. 163/2006;
  • b) per l’aggiudicazione del contratto;
  • c) per la stipula del contratto;
  • d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative ai servizi e forniture;
  • e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

E’ importante sottolineare che il medesimo documento acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38,c.1 lett. i), purché in corso di validità ( in tale ipotesi il termine di 120 giorni decorre non dalla data del rilascio ma dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva) dovrà essere utilizzato dai soggetti di cui all’art. 3,c.1, lett. b) del DPR n. 207/2010, anche per le successive ipotesi dell’aggiudicazione e della stipula del contratto nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Dopo la stipula del contratto, il documento unico di regolarità contributiva deve essere acquisito ogni centoventi giorni per i fini di cui alle lettere d) ed e).Il legislatore specifica, infine, che per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessario acquisire un nuovo Durc.

Preavviso di accertamento negativo

Il Decreto del fare conferma la disposizione già prevista dal D.M. del 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo”, in virtù del quale gli Enti coinvolti nel rilascio del durc, prima dell’emissione o dell’annullamento del documento, devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. In base alle nuove disposizioni, l’invito all’interessato, che deve sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità, deve avvenire mediante Pec o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti indicati all’art. 1 della L. n. 12/1979.

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