La Legge 29 ottobre 2016 n. 199, che contrasta il fenomeno del caporalato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, ed è in vigore da oggi (4 novembre 2016).
Si ricorda che la Legge in commento, modificando l’articolo 603-bis del codice penale, prevede la reclusione da uno a sei anni, e la multa da 500 a 1.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato, per chiunque:
1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Costituiscono indici di sfruttamento:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente diverse da quelle previste contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Fonte: Gazzetta Ufficiale