26 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

L’agevolazione per le assunzioni di lavoratori in ASPI

Condizione necessaria affinché il datore di lavoro possa beneficiare dell’agevolazione, è l’assunzione del lavoratore, senza esservi tenuto, a tempo pieno e indeterminato. Pertanto l’assunzione deve essere connessa a situazioni di natura produttiva e non da situazioni di obbligo legale.

I lavoratori che rientrano nell’agevolazione sono gli stessi che possono usufruire dell’Aspi, ovvero: lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. E’ altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

    I requisiti che devono possedere i lavoratori citati sono i seguenti :

  • Lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
    1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
    2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
      • dal mancato pagamento della retribuzione;
      • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
      • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
      • dal c.d. mobbing;
      • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
      • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
      • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
      • possano far valere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione volontaria.
      • possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il diritto ai benefici economici di cui all’art. 7 co. 5 let. B del D.L. 76/2013, è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo.
Ai sensi dell’art. 2359 sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

L’impresa che assume dichiara sotto la propria responsabilità, all’atto di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. Le agevolazioni non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art.1, co.2,del D.Lgs. n.165/01.
Rimaniamo in attesa dell’Inps per gli opportuni chiarimenti amministrativi per il godimento del beneficio.

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