Con sentenza n. 5523 dell’8 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa fondato sulla corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica aziendale del dipendente, in quanto, trattandosi di mail priva di firma elettronica, non è certo che tali mail siano riferibili con certezza al suo autore apparente.
La Suprema Corte ha infatti sottolineato che soltanto la Pec o la firma digitale avrebbero potuto garantire efficacia probatoria alla suddetta documentazione informatica.
Fonte: Corte di Cassazione