Con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, tranne nel caso di decesso del familiare o del convivente, il lavoratore non può assentarsi dall’azienda senza mettere il datore di lavoro nelle condizioni di poter controllare l’effettiva sussistenza delle giustificazioni addotte, in quanto ciò impedirebbe l’esercizio del potere, spettante al datore di lavoro, di direzione e di organizzazione dell’impresa, con pregiudizio anche per gli altri lavoratori.
Tale condotta del lavoratore giustifica, quindi, l’evenutale licenziamento dello stesso.
Fonte: Corte di Cassazione