Cassazione: Le assenze non giustificate e obblighi contributivi. La Suprema Corte, con la sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019, riprendendo una consolidata giurisprudenza, ha riaffermato la regola del cd. minimale contributivo. La Cassazione, partendo dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alla retribuzione concretamente erogata al lavoratore, ha affermato che lo stesso, “potrà essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro” a titolo di retribuzione. Pertanto, ne deriva che la contribuzione risulterà dovuta anche in caso di assenze o di sospensione dal rapporto di lavoro che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.
Il principio, già in precedenza enunciato nel settore dell’edilizia, sulla base delle disposizioni del D.L. n. 244/1995, è esteso dalla Corte anche agli altri settori merceologici poiché l’assenza di una analoga previsione non significa che sussista, per le parti, una generale libertà di modulare l’orario di lavoro con conseguente impatto sull’obbligazione contributiva. La quale, a parere della Corte, deve essere connotata dai carattere di “predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo”. Pertanto, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione in funzione di una libera scelta del datore svincolata da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
Cassazione: Le assenze non giustificate e obblighi contributivi.