Benefici normativi e contributivi per chi applica il CCNL maggiormente rappresentativo. Come noto, l’articolo 1 della legge n. 296/2006, stabilisce che ai fini “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, è necessario il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’uso del termine “rispetto”, esclusivamente in ragione della disposizione in commento, richiede il rispetto da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, non si potrà dare luogo alla revoca dei benefici, normativi e contributivi, nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai prestatori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
L’Ispettorato, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, ricorda che il “rispetto” dei contratti collettivi di cui alla disposizione in oggetto attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ma anche a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003). A titolo meramente esemplificativo possiamo individuare: la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.
Benefici normativi e contributivi per chi applica il CCNL maggiormente rappresentativo.