L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i lavoratori dipendenti di fruire del regime fiscale agevolato per l’anno 2016 e gli anni successivi.
Nello specifico la Risoluzione si è occupata dell’interpretazione dell’articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 147 del 2015 relativo al “regime speciale per i lavoratori impatriati” avendo a riguardo la limitazione posta dal paragrafo 3.1 della Circolare n. 17/E del 23 Maggio 2017 nella parte in cui esclude dall’accesso al beneficio i lavoratori che decidono di rientrare in Italia da distacchi all’estero “in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.
La nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, innanzitutto, che la ratio dell’articolo 16 è quella di incentivare il rientro nel nostro Paese dei lavoratori in possesso di specifiche qualifiche professionali atte a favorire la crescita culturale, economica e scientifica dell’Italia.
Per accedere all’agevolazione è necessario essere in possesso di specifici requisiti di legge. L’articolo 16 non disciplina nello specifico la fattispecie del soggetto distaccato all’estero che decide di rientrare in Italia; a ciò si deve aggiungere l’interpretazione restrittiva in tal senso prevista dalla Circolare del 2017 che escludeva espressamente, come già detto sopra, i lavoratori distaccati all’estero dall’accesso al beneficio.
Ora l’Agenzia delle Entrate con la nuova Risoluzione in materia ha finito con il prendere in merito una posizione più morbida aprendo la strada alla “possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa”.
Fonte: Agenzia delle Entrate