Welfare aziendale: limite 2022 dei fringe benefit ritorna alle “origini”. Tra le novità della Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, compare anche quella relativa alla soglia di esenzione dei Fringe benefit; nonostante molti addetti ai lavori si aspettassero una proroga o ancora meglio una stabilizzazione di quanto previsto per il biennio 2020-2021, a partire dal 1° gennaio 2022 viene determinato il ritorno ai valori originali previsti dal comma 3, articolo 51 del TUIR ovvero all’ammontare di 258,23 euro su base annuale.
È utile rammentare che tale limite riguarda tutti i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori; dunque, affinchè possa essere definito il limite di esenzione previsto dalla norma occorrerà prendere in considerazione non solo il valore dei benefit assegnati al lavoratore (es. auto ad uso promiscuo) ma anche il controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva o da politiche di welfare aziendali.
Da evidenziare, come noto, che l’eventuale superamento della soglia di esenzione porta alla tassazione dell’intero valore, senza alcuna decurtazione dall’imponibile fiscale.
Welfare aziendale: limite 2022 dei fringe benefit ritorna alle “origini”