Welfare aziendale e benefici contributivi

INL: welfare aziendale e rispetto della contrattazione collettiva per benefici contributivi

Nella circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune ulteriori precisazioni in merito al riconoscimento di benefici normativi e contributivi in relazione al rispetto da parte del datore di lavoro di quanto previsto dagli accordi e dai contratti collettivi  stipulati dalla organizzazioni sindacali più rappresentative.

In tal senso, infatti, l’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 stabilisce che: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

In merito a ciò, la circolare in oggetto precisa che “atteso che la disposizione in parola chiede il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo applicato o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la applicazione di uno specifico contratto collettivo”.

Tuttavia, la riflessione più interessante offerta dalla presente circolare dell’INL n. 7 del 6 maggio 2019, viene a determinarsi nella seguente precisazione fornita:

“Si ricorda che la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)”.

In sostanza, l’INL ha rilevato che l’equivalenza tra i trattamenti economico/normativi garantiti ai lavoratori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva non possa essere raggiunta attraverso l’erogazione di beni e servizi (cd. welfare aziendale).

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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