Tutela lavoratori che hanno contratto il virus. L’Inail ha pubblicato la circolare n. 13/2020 con cui fornisce indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l’istituto che abbiano contratto il virus Covid-19.
Tali chiarimenti discendono dall’introduzione dell’art. 42 ad opera del decreto-legge n. 18/2020, il quale stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro…”
In via generale, l’Inail tutela le infezioni morbose, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta a quella violenta. Nell’ambito delle affezioni morbose rientra anche l’infezione da nuovo coronavirus occorsa a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione del decreto-legge conferma tale indirizzo chiarendo che la tutela assicurativa Inail spetta nei casi di contrazione della malattia infettiva in oggetto, contratta in occasione di lavoro.
Per cui, ne sono destinatari, i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.
Nell’attuale situazione pandemica vi rientrano scuramente gli operatori sanitari esposti ad elevato rischio di contagio, ma anche attività lavorative che comportano un costante rapporto con il pubblico. Per tali soggetti, vige il principio di presunzione semplice di origine professionale della malattia.
Queste situazioni non esauriscono l’ambito di intervento in quanto residuano casi nei quali manca la prova di specifici episodi contagianti o indizi tali da far scattate la presunzione semplice.
Per l’operatività della tutela Inail, è necessaria l’acquisizione della certificazione dell’avvenuto contagio (documentazione attestante il contagio) poiché, insieme al requisito dell’occasione di lavoro, rappresentano gli elementi tramite cui si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio, nonché il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio.
Il datore di lavoro dovrà avere cura di assolvere l’obbligo di effettuare la denuncia di infortunio, valorizzando i campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e la data di conoscenza dei riferimenti della certificazione attestante il contagio.
Infine, l’istituto precisa che, la tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica di avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione per quarantena, sempre per contagio del virus.
Fonte: Inail
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