L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/e del 28 settembre 2016 ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro (art. 51 comma 5 in Tuir). Questa esenzione spetta sia se la fattura è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro (c.d. “utilizzo incrociato”), in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici.
Per essere oggetto di esenzione la fattura emessa dalle società di Car Sharing deve indicare:
– il destinatario della prestazione;
– il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo;
– la distanza percorsa;
– la durata;
– l’importo dovuto.
Le suddette informazioni sono considerate idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi.
In definitiva, l’Agenzia considera il Car Sharing come una evoluzione dei mezzi di trasporto.
Fonte: Agenzia delle Entrate