Sospensione licenziamenti. L’ITL ha pubblicato la nota n. 298 del 24 giugno 2020 con cui si riportano alcune informazioni utili per definire l’ambito di applicazione della sospensione dei licenziamenti introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020.
In particolare, viene sottoposto all’attenzione dell’Ispettorato la questione se il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientri o meno nella sospensione di cui all’articolo 46.
Recepito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’ispettorato nella nota in questione, chiarisce che, il legislatore con la disposizione in esame ha voluto introdurre una sospensione generale, in modo tale da ricomprendere nel suo alveo tutte le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n. 604/1996).
Di conseguenza anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta rientra in questa tipologia di licenziamenti, poiché l’inidoneità impone al datore di lavoro di verificare l’esistenza di una diversa mansione in cui ricollocare il lavoratore, anche effettuando un a riorganizzazione aziendale.
L’obbligo di repechage rende tale fattispecie del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Di conseguenza, nella nota si chiarisce che anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 46 e 103 del DL 18/2020.
Fonte: Ispettorato del lavoro
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