Ipotesi proroga da inserire in provvedimento in iter parlamentare
A fronte delle novità introdotte alla legge di conversione n. 85/2023 del cd. “Decreto Lavoro” e in particolare dall’articolo 28-bis della suddetta legge, dal 1° ottobre 2023 i lavoratori c.d. superfragili del settore pubblico e privato potranno fruire dello smartworking facendo ricorso ad accordi di tipo individuale con il datore di lavoro, venendo meno la procedura semplificata vigente sino al 30 settembre 2023.
Per i lavoratori fragili e i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni invece, restano ferme le disposizioni che hanno determinato l’ampliamento, fino al 31 dicembre 2023, del lavoro da remoto, ma solo per i dipendenti del settore privato.
Differenza tra lavoratori fragili e superfragili
Tra i lavoratori superfragili rientrano i soggetti affetti dalle patologie individuate con DM 4 febbraio 2022 sulla base delle certificazioni sanitarie accertate dal medico di medicina generale del lavoratore (medico di famiglia), hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e in caso di incompatibilità con la prestazione lavorativa, sono adibiti a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Alternativamente, tra i lavoratori c.d. fragili si ricomprendono i soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid per via di patologie oncologiche, immunodepressione, età o svolgimento di terapie salvavita sulla base di accertamenti predisposti dal medico aziendale e in presenza di uno stato di compatibilità rispetto alla mansione svolta dal dipendente.
Smart working: procedura semplificata per i fragili fino al 30 settembre.