Autorità Garante Dati Personali accerta illiceità del trattamento dei dati di un dipendente da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità e eroga sanzione con multa di 10mila euro.
Si ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul dipendente.
Questo in sintesi è quanto ha stabilito l’Autorità intervenuta a seguito del reclamo di un lavoratore che non otteneva completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali. Le sue richieste erano state avanzate dopo il licenziamento seguito alla contestazione disciplinare con puntuali riferimenti ad attività extra lavorative.
Alle diverse istanze dell’interessato l’azienda aveva risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni per cui si chiedeva l’accesso.
Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.
Il provvedimento del Garante sul trattamento dei dati
Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli artt. 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.
L’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.
L’Autorità quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata – indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato – ha irrogato all’azienda una sanzione di 10mila euro.