Prime indicazioni INPS sulle indennità per alcuni lavoratori. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3160 del 27/08/2020 fornendo le prime indicazioni in merito ad alcune indennità introdotte dal decreto di agosto, n. 104/2020, in attesa dell’emanazione di apposite circolari.
Si tratta di indennità a favore di categorie di lavoratori le cui attività siano state colpite dall’emergenza COVID-19 e che si pongono in continuità con quanto già previsto dal decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio.
Vediamo di seguito quali sono le principali novità introdotte dal Decreto n. 104/2020.
In primo luogo, è prevista la proroga delle indennità di NASPI e DIS-COLL per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza, qualora questa ricada nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno.
A tale proroga possono accedere anche coloro che hanno beneficiato della precedente proroga introdotta dall’art. 92 del Decreto Rilancio.
In secondo luogo, all’art. 9 del DL di agosto è stata introdotta una indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Questa indennità si rivolge:
- Ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli impianti termali, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che, nel medesimo periodo hanno totalizzato almeno 30 giornate di prestazione lavorativa;
- Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giorni di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-17 marzo 2020;
- Ai lavoratori autonomi occasionali non titolari di partita IVA;
- Ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e con un reddito 2019 superiore a 5000 euro;
- Ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Le indennità a favore di questi soggetti hanno un importo pari a 1000 euro, non sono cumulabili tra loro, né con l’indennità di cui all’articolo 44 del Decreto Cura Italia. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Si tratta di indennità erogate dall’INPS, previa domanda apposita e sono importi che non concorrono alla formazione del reddito.
Fonte: INPS
Prime indicazioni INPS sulle indennità per alcuni lavoratori