L’articolo 4 della legge n. 53/2000, rubricato “congedo per eventi e cause particolari”, disciplina le ipotesi in cui il lavoratore dipendente possa avvalersi di un permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.
Il permesso in questione prevede che il dipendente possa complessivamente fruire di 3 giorni lavorativi retribuiti, previa comunicazione al datore di lavoro dei giorni in cui si prospetta la fruizione del congedo, per le ipotesi di decesso o documentata grave infermità del proprio coniuge (anche nel caso di coniugi separati), di un parente entro il 2° grado o del proprio convivente, a condizione che la convivenza sia attestata da apposita certificazione anagrafica.
In caso di più eventi nel corso dell’anno, il numero di giorni disponibili corrisponderà in ogni caso a tre giorni lavorativi, con l’onere del dipendente di usufruirne entro 7 giorni dall’evento sopravvenuto, escluso il conteggio dei giorni festivi.
Il D.P.C.M n.278/2000, all’articolo 4, ha poi introdotto una disciplina normativa che rimanda alla contrattazione collettiva per la previsione di condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.
Ciò rileva, ad esempio, nei casi in cui la contrattazione collettiva, anche aziendale, estenda il permesso in esame anche ai lavoratori dipendenti che vantano un mero rapporto di affinità con il parente defunto, o per cui si sia stata comprovata la grave infermità che dà diritto all’indennità.