Via libera al pagamento delle ferie non fruite, stessi principi nei settori privato e pubblico. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Europea.
La Corte intervenuta in merito a una causa tra un dipendente pubblico e la sua sede amministrativa con sentenza C‑218/22. Al centro del contenzioso la possibilità di riconoscere in caso di cessazione del rapporto, la monetizzazione delle ferie.
Il fatto in breve
Il dipendente comunale si era dimesso per accedere al pensionamento anticipato. Al momento della cessazione del rapporto aveva richiesto la monetizzazione dei giorni di ferie maturati ma non fruiti. Il Comune aveva respinto la richiesta, invocando esigenze di contenimento della spesa pubblica e negato il pagamento delle ferie residue.
Il giudice italiano, non convinto della teoria esposta dal Comune, aveva deciso di rimettere la causa al giudice comunitario affinché quest’ultimo si pronunciasse anche sulla base dei principi del diritto europeo.
L’intervento della Corte Europea
Nell’ambito della normativa sociale UE, il diritto alle ferie annuali deve essere considerato un principio fondamentale al quale non si può derogare, se non nei limiti esplicitamente contenuti nella direttiva 2003/88.
Al pari dei lavoratori impiegati nel settore privato, il godimento effettivo delle ferie viene considerato un diritto fondamentale. Questo significa anche ottenere un’indennità se al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state godute dal dipendente.
La monetizzazione delle ferie, secondo la Corte UE, si può escludere unicamente nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto consapevolmente dal prenderle.
Fermi restando questi principi generali, la Corte di Giustizia UE ha rinviato al giudice nazionale il compito di verificare le motivazioni del Comune nel negare il pagamento delle ferie al dipendente.
Qualora l’ente comunale non riuscisse a dimostrare di aver operato con diligenza e di aver messo il dipendente nelle condizioni di fruire dei suoi giorni di ferie, lo stesso entro dovrà riconoscere un’indennità economica sostitutiva.