Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 6 del 2019 ha fornito chiarimenti in merito l’obbligo di cui all’art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/08 relativo ai “lavori speciali”.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla questione se il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 del D.Ls. 81/08 o se ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure adottare.
Il richiedente afferma che tale obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 per il quale il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre.
Sulla base di un’attenta analisi delle disposizioni contenute del decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la Commissione ritiene che non sussista un contrasto tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo 81/08.
In particolare, nell’interpello si legge che, “il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma de qua è dunque una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del sopra citato decreto legislativo, che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste”.
Fonte: MLPS
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