Con la circolare n. 107/2017, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in materia di prestazione di lavoro occasionale. Al fine di poter accedere a prestazioni di lavoro occasionale, utilizzatori e prestatori sono obbligati ad effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica predisposta dall’Inps.
Si aggiunge che gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare, al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello dello svolgimento, i dati relativi alla singola prestazione.
Inoltre, gli utilizzatori del Contratto di Prestazione Occasionale sono tenuti a registrare sulla piattaforma Inps, almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa, i dati relativi alla prestazione effettuata.
Gli adempimenti relativi a registrazione e comunicazione della prestazione lavorativa possono essere effettuati:
- Direttamente dall’utilizzatore/prestatore attraverso l’accesso alla piattaforma telematica;
- Attraverso l’utilizzo dei servizi di contact center Inps i quali hanno facoltà di gestire per conto dell’utente, sia esso utilizzatore o prestatore, le attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa.
Gli adempimenti di cui sopra possono altresì essere svolti da:
- Intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es. Consulenti del Lavoro);
- Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i, esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia.
Gli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per il Contratto di Lavoro Occasionale devono richiedere all’Inps il proprio codice PIN cittadino dispositivo, attraverso il quale sarà loro possibile operare a seguito di delega.
Qualora siano già dotati di PIN come intermediario potranno continuare ad operare con quello già in uso.
Fonte: Inps