INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento. L’INPS, con messaggio 3920 del 26 ottobre 2020, fornisce istruzioni operative per l’accesso a determinati sgravi per società in fallimento o amministrazione straordinaria, che negli anni 2019 e 2020 sono state destinatarie di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria. Viene stabilito che, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, le società di cui sopra, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Tale regolamentazione è stabilita dagli articoli 44 e 43-bis del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Sono riconosciuti esoneri per gli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di spesa, cumulabile per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.
Fonte: INPS
INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento