Con il messaggio 5223 del 6 agosto 2015, l’Inps fornisce indicazioni circa le modalità di rilascio del DURC in caso di concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps.
L’Istituto, seguendo la nota del Ministero del 21 luglio 2015, specifica che dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato si verifica la la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative già
con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.
Questo perché, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.
L’Istituto specifica inoltre che in presenza di un piano concordatario il quale preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza dei creditori. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 178, co. 4, L.F., la mancata espressione del voto equivale a consenso con conseguente possibile pregiudizio per il recupero dei crediti dell’Istituto.
Fonte: Inps