L’Inps, con il messaggio n. 5337/2015, informa che sono terminate le attività istruttorie e di verifica delle domande relative agli incentivi all’occupazione previsti dalla l. 191/2009 per l’anno 2010 (ed in seguito prorogati fino al 2012), per l’assunzione di lavoratori:
- disoccupati con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
- che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, 2° periodo);
- disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).
L’Istituto specifica che le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.
Inoltre, alle aziende in questione sono stati automaticamente attribuiti i codici di autorizzazione previsti dalla citata circolare 22/2011, in relazione ai tre diversi incentivi.
Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati con almeno 50 anni (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata), è stato attribuito il codice di autorizzazione 0G (ZERO G).
Per gli incentivi al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva (comma 134, 2° periodo), è stato attribuito il codice di autorizzazione 0U (ZERO U).
Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati titolari di indennità di disoccupazione (comma 151), è stato attribuito il codice di autorizzazione 0W (ZERO W).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro utilizzeranno i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento.
I citati conguagli dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2015.
Fonte: Inps