Impatriati: nessuna agevolazione se si sceglie il regime forfettario. L’agenzia delle entrate, con l’interpello n. 190 del 2023, si pronuncia sul caso di un di un lavoratore italiano che ha passato del tempo all’estero e che decidendo di tornare in Italia adotta il regime “forfettario” sui redditi derivanti dall’attività economica di suo possesso.
L’appellante è tornato nel nostro paese nel 2020 e fino al 2022 ha fruito del sistema forfettario; avendo però ricevuto l’offerta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società facenti parte del gruppo “Z” chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente a percepire qualora accettasse tale incarico, del ”regime speciale per lavoratori impatriati” di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Secondo l’agenzia, come anche stabilito nella circolare n. 33/E del 2020, il soggetto che al rientro in Italia opta per il regime forfettario non potrà richiedere in un secondo momento la fruizione del regime speciale per gli impatriati, in quanto, secondo il legislatore art. 3 co. 3 del TUIR, questa tipologia impositiva non andrebbe a formare il reddito complessivo.
Infine si rileva quindi che una volta scelto uno di questi due regimi non ci si potrà direzionare verso l’altro.
Impatriati: nessuna agevolazione se si sceglie il regime forfettario.