Illegittimo il licenziamento per eccessive assenze per malattia se non superato il periodo di comporto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11174 del 27/04/2023, ha stabilito che il licenziamento connesso all’elevata morbilità del lavoratore, e alle conseguenti assenze per malattia accumulate nel tempo, è legittimo solamente in caso di superamento del cd. periodo di comporto.
Nel caso di specie, il licenziamento intimato per numerose assenze per malattia è stato ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 2110 cod. civ., non avendo il lavoratore superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Cassazione evidenzia che ogniqualvolta vi sia un collegamento tra il licenziamento e la morbilità del lavoratore la disciplina del recesso segue quanto disposto dall’art 2110 c.c., secondo cui il datore di lavoro non può porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice.
Il rendimento inadeguato alle esigenze aziendali e un eventuale disservizio cagionato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di quel lavoratore prima che sia stato superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Pertanto, come chiarito dalla sentenza in argomento, l’unica condizione di legittimità del recesso intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore è il superamento del periodo di comporto.
Illegittimo il licenziamento per eccessive assenze per malattia se non superato il periodo di comporto.