Il provvedimento di sospensione nei casi di attività non differibili. L’INL, attraverso la nota n. 1159 del 7 giugno 2022, si è soffermato sulle ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
La mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una “extrema ratio” rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento.
La continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti, deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza.