FIS: autodichiarazione del periodo fruito. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2806 del 2020 integrando le indicazioni già fornite in materia di CIGO con la circolare n.84/2020, illustrando le istruzioni utili per le aziende che richiedono l’assegno ordinario per l’invio dell’autodichiarazione del periodo effettivamente fruito.
Come già illustrato nella circolare, i datori di lavoro che intendono richiedere l’assegno ordinario, ma che ancora non hanno fruito di tutte le settimane autorizzate devono allegare alla domanda stessa un file excel.
Il predetto file deve essere dovrà essere inserita, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale Covid-19.
Per le istanze già presentate il file può essere fornito tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
In caso di mancata trasmissione del file excel l’istituto considererà il periodo autorizzato come fruito.
Il criterio di flessibilità introdotto per la CIGO, che fa salvi dal conteggio eventuali giorni richiesti ma non fruiti, viene esteso anche all’assegno ordinario, in ragione della applicazione della stessa normativa, ove compatibile.
Nello specifico, l’azienda può calcolare per ogni unità produttiva l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale alle settimane ancora da godere e che si potranno richiedere.
Si ricorda che si intende come giornata fruita quella in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in cassa integrazione.
Fonte: INPS
FIS: autodichiarazione del periodo fruito